Questa è una traduzione fornita a titolo informativo; solo la versione francese è giuridicamente vincolante.

Condizioni generali di utilizzo e di vendita (CGU/CGV)

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

1. Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano l'utilizzo del sito volclaim.com e il servizio di richiesta di compensazione aerea offerto da TETRIS GROUP LLC (« VolClaim »).

2. Descrizione del servizio

VolClaim valuta il diritto di un passeggero a una compensazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 o dell'UK261 e poi, se il cliente conferisce il mandato, avvia e segue il reclamo presso la compagnia aerea interessata, anche in via stragiudiziale o giudiziale se necessario.

3. Mandato

Presentando una pratica e accettando le presenti condizioni, il cliente conferisce a VolClaim il mandato di agire in suo nome e per suo conto nei confronti della compagnia aerea interessata, nei limiti della pratica presentata.

4. Compenso

Il servizio di valutazione del diritto alla compensazione è gratuito. In caso di esito positivo del reclamo (versamento effettivo di una compensazione da parte della compagnia aerea), VolClaim percepisce una commissione del 25 % TTC (IVA inclusa, tutte le imposte incluse) sull'importo dell'indennizzo ottenuto in via stragiudiziale. Se per ottenere l'indennizzo si rende necessaria una procedura giudiziaria (azione legale), la commissione totale percepita da VolClaim è al massimo del 50 % TTC dell'importo ottenuto. Questa commissione copre tutte le spese di procedura (spese di giustizia, onorari dell'avvocato, spese dell'ufficiale giudiziario), che VolClaim anticipa e sostiene. Se la procedura non ha esito positivo, il cliente non deve nulla. Le spese di procedura poste a carico della compagnia aerea dal giudice (spese processuali e indennità ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile francese) spettano a VolClaim. Nessuna somma è dovuta dal cliente se non viene ottenuta alcuna compensazione (« no win, no fee ») e il cliente non deve anticipare alcuna spesa. Nell'ambito del mandato di rappresentanza, VolClaim incassa la compensazione versata dalla compagnia aerea e poi riversa al cliente l'importo ottenuto, al netto della propria commissione, nel più breve tempo possibile dopo il ricevimento dei fondi.

5. Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a fornire informazioni esatte e complete sulla propria pratica. Qualsiasi dichiarazione falsa può comportare l'interruzione della gestione della pratica.

6. Obblighi di VolClaim

VolClaim si impegna a trattare ogni pratica con diligenza e a informare il cliente sull'avanzamento del suo reclamo. VolClaim non garantisce l'esito del reclamo, che dipende dalla valutazione della compagnia aerea, di un mediatore o di un organo giurisdizionale.

7. Recesso

Conformemente al diritto dei consumatori, il cliente dispone di un termine di recesso di 14 giorni dalla conclusione del mandato, salvo che l'esecuzione del servizio sia già iniziata su sua espressa richiesta.

8. Durata e risoluzione

Il mandato termina con l'ottenimento (o il rifiuto definitivo) della compensazione, oppure con la risoluzione su iniziativa del cliente in qualsiasi momento prima del versamento di una compensazione, fatte salve, se del caso, le spese già sostenute.

9. Mediazione dei consumatori

TETRIS GROUP LLC, società che gestisce VolClaim, ha sede al di fuori dell'Unione europea. Gli articoli L.616-1 e R.616-1 del Codice del consumo francese (Code de la consommation), che impongono ai professionisti stabiliti in Francia di designare un mediatore dei consumatori, non si applicano pertanto a VolClaim, che non ha designato alcun mediatore dei consumatori ai sensi di tale disciplina generale.

Inoltre, con specifico riferimento ai reclami rientranti nel Regolamento (CE) n. 261/2004, il decreto n. 2025-772 del 5 agosto 2025 impone, per qualsiasi azione giudiziaria avviata a partire dal 7 febbraio 2026, il ricorso preventivo e gratuito a un mediatore dei consumatori prima di poter adire un giudice (a pena di irricevibilità rilevata d'ufficio, articolo 750-1 del Codice di procedura civile francese): il Médiateur Tourisme et Voyage (MTV) per la maggior parte delle compagnie aeree, oppure il mediatore designato dalle compagnie aderenti al BAR France (Board of Airlines Representatives). Tale ricorso deve avvenire entro l'anno successivo al reclamo scritto iniziale presso la compagnia; il parere del mediatore, reso di norma entro 90 giorni dal ricevimento della pratica completa (termine prorogabile in caso di controversia complessa, fino a un massimo di 6 mesi), non è vincolante. Se successivamente si rende necessaria un'azione giudiziaria, questa deve essere avviata mediante atto di citazione (assignation, con l'intervento di un commissaire de justice, ossia un ufficiale giudiziario), il che in pratica presuppone il ricorso a un avvocato; tali spese sono anticipate e sostenute da VolClaim alle condizioni dell'articolo 4. VolClaim informa il cliente di queste fasi e lo assiste nel ricorso al mediatore competente nell'ambito del proprio mandato. (Fonte: Institut national de la consommation, scheda « Règlement judiciaire des litiges aériens : nouveautés au 7 février 2026 ».)

10. Legge applicabile e foro competente

Le presenti CGU/CGV (condizioni di utilizzo e di vendita) sono soggette al diritto francese.

11. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alle presenti condizioni: contact@volclaim.com.