L'articolo 5.3 del Regolamento (CE) n. 261/2004 consente a una compagnia di sottrarsi al risarcimento in caso di «circostanze eccezionali». Ma la situazione deve rientrarvi davvero: la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fissato regole precise, spesso poco note alle stesse compagnie.
✓ Contenuto verificato dalla redazione di VolClaim · Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026 · Fonti: Regolamento (CE) n. 261/2004, giurisprudenza della CGUE
Tempesta, nebbia fitta, eruzione vulcanica (il caso del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010): questi eventi sfuggono al controllo della compagnia.
Sciopero dei controllori di volo o del personale aeroportuale (non dipendente della compagnia): un evento esterno che la compagnia non controlla.
La CGUE ha stabilito che la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale (causa C-315/15, Corte di giustizia dell'Unione europea, 2018).
Minaccia terroristica accertata, chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza, instabilità politica nella zona sorvolata o di destinazione.
Un problema tecnico legato alla normale manutenzione o al guasto prematuro di un componente rientra nel normale esercizio dell'attività di una compagnia (sentenze Wallentin-Hermann C-549/07 e van der Lans C-257/14).
Uno sciopero, anche spontaneo, del personale dipendente della compagnia stessa è stato giudicato non eccezionale, perché legato alla gestione interna dei rapporti di lavoro dell'impresa (sentenza TUIfly, C-195/17; sentenza SAS, C-28/20).
Un equipaggio non disponibile o una cattiva pianificazione delle rotazioni rientrano nella normale gestione della compagnia, non in un evento esterno.
Il negato imbarco per overbooking deriva da una decisione commerciale della compagnia: dà sempre diritto al risarcimento (articolo 4).
Una circostanza eccezionale da sola non basta a esonerare la compagnia. Deve inoltre dimostrare:
1. Il nesso di causalità: che tale circostanza sia davvero la causa diretta del ritardo o della cancellazione del tuo volo specifico, e non di un altro volo della rotazione.
2. Le misure ragionevoli: di aver adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare che la circostanza causasse il ritardo o la cancellazione (ad esempio, cercare un aereo o un equipaggio sostitutivo).
In pratica, molte compagnie invocano le «circostanze eccezionali» in modo troppo ampio. Spetta a loro dimostrarlo, pratica per pratica, non al passeggero giustificarsi.
In genere no. La Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07) considera che un guasto tecnico legato alla normale manutenzione di un aereo rientri nel normale esercizio dell'attività della compagnia e non la esoneri.
Dipende da chi sciopera. Uno sciopero esterno (controllori di volo, personale aeroportuale) è in genere eccezionale. Uno sciopero del personale della compagnia stessa, anche imprevisto, è stato giudicato non eccezionale dalla CGUE (sentenza TUIfly, C-195/17).
Spetta alla compagnia aerea dimostrare di aver affrontato una circostanza eccezionale e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitarla. Il passeggero, da parte sua, non deve dimostrare nulla.
Se la compagnia invoca una «circostanza eccezionale» per una pratica che ci hai affidato, verifichiamo se il motivo è fondato e lo contestiamo se non lo è. Senza anticipare spese: 25% IVA inclusa solo in caso di successo. Se si rende necessaria un'azione giudiziaria, la nostra commissione totale è al massimo del 50 % IVA inclusa. Copre tutte le spese di procedura (spese di giustizia, avvocato, ufficiale giudiziario), che anticipiamo e sosteniamo noi. Se la procedura non ha esito positivo, non paghi nulla. Le spese di procedura poste a carico della compagnia (spese legali, articolo 700) spettano a noi.
Verifica la mia idoneità